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I nonni e i loro diritti

Solo con l’introduzione della Legge 54 del 2006, che riguarda l’affido condiviso dei figli ai genitori che si separano, si è introdotta una forma di tutela anche rispetto al rapporto dei bambini con i propri nonni.
Si legge nell’art. 155 c.c. che “anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

I figli minori in caso di separazione dei propri genitori (di fatto o di diritto) hanno, pertanto, il diritto di mantenere e coltivare i rapporti con i nonni e tutti i parenti di ciascun ramo genitoriale e ciò per favorire il loro equilibrato e sereno sviluppo psicofisico.
I nonni, pertanto, nel caso in cui venga loro impedito di frequentare i propri nipoti pur non avendo alcun diritto di partecipare al giudizio di separazione che riguarda i genitori dei nipoti (in tal senso Cass. 2208/2009), attivando la procedura prevista dall’art. 333 c.c., sulla cui applicazione è competente unicamente il Tribunale per i minorenni, possono richiedere al giudice l’accertamento della condotta pregiudizievole nei confronti dei bambini da parte del genitore che impedisca il diritto del bambino a mantenere rapporti significativi con i propri nonni.
Prima della riforma, la Corte di Cassazione si era già orientata in tal senso stabilendo che il Tribunale (ordinario in caso di separazione di genitori coniugati o il Tribunale per i minorenni in caso di separazione coppie di fatto) potesse regolamentare con provvedimenti specifici, anche il diritto dei bambini alla frequentazione dei nonni.

Anche se non esiste un’espressa previsione legislativa è possibile affermare che tutti i bambini, anche quelli figli di genitori non separati (di fatto o di diritto), abbiano diritto di mantenere rapporti significativi con i propri nonni.
Una recente sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma (n. 24.423 dell’8.11.


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  2012-01-19
Avvocato Camilla Cozzi

 



 


    
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