Un recente articolo pubblicato su
Repubblica ha evidenziato come, nel nostro Paese, la richiesta di
congedo di paternità sia una pratica poco richiesta e poco diffusa nelle aziende nostrane dove la mentalità dominante vuole la donna a casa a fare la mamma e l'uomo al lavoro a scalare la gerarchia sociale.
Secondo un sondaggio realizzato da
Adecco, infatti, delle 100 imprese intervistate, ben
il 62% ha dichiarato di non aver mai ricevuto una richiesta per congedo di paternità e, tra le domande arrivate,
il 20% riguardava operai con qualifica media o specializzati, il
15% impiegati e solo il
3% dirigenti e quadri.
Le motivazioni di questo andamento, sempre secondo
Adecco, sono chiare e sono per lo più legate alla sfera retributiva: un operaio, infatti, ha meno possibilità economiche rispetto a un manager di pagare una baby sitter che si occupi del bimbo nei primi mesi di vita.
COSA DICE LA LEGGE: IL CONGEDO DI PATERNITÀ
La richiesta di
congedo di paternità può essere inoltrata solo da
lavoratori dipendenti per un periodo massimo di 3 mesi dalla nascita del figlio nei seguenti casi:
morte o grave infermità della madreabbandono del bambino da parte della madreaffidamento esclusivo del bambino al padrericonoscimento del figlio solo da parte del padreDurante il periodo di astensione dal lavoro, naturalmente, il padre gode degli stessi diritti della madre: diritto alla retribuzione, divieto al licenziamento durante tutto il primo anno di vita del bambino, commutabilità nell'anzianità di servizio.
La domanda di congedo di paternità (come d'altra parte quella per il congedo di maternità) va presentata con almeno 30 giorni d'anticipo rispetto alla presunta data del parto.
CONGEDO PARENTALE: LA NORMATIVA
Il
congedo parentale, diverso rispetto ai congedo di paternità e maternità, è definito come il periodo di
astensione facoltativa dal lavoro da parte della madre o del padre per una durata massima di sei mesi da consumarsi entro il compimento degli 8 anni del bambino.
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