600 euro di rimborso per ritardi e cancellazioni aeree

Imbarchi negati, cancellazioni di volo, ritardi prolungati… Sono disguidi che spesso possono capitare a chi viaggia in aereo, in particolare nel periodo estivo quando all’aumento del numero dei passeggeri non sempre corrisponde un aumento di servizi, regolamentati dalla normativa CE 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che, di fatto, abroga il precedente regolamento (CEE) 295/91.
Scopo del regolamento è quello di aumentare i sistemi di protezione (in Europa e non laddove il volo sia operato da un vettore di uno degli stati membri) dei passeggeri qualora questi subiscano, da parte delle compagnie aeree, disagi gravi e fastidi eliminando, tra l’altro, la distinzione tra voli di linea e voli non di linea (si legge, infatti, nel regolamento: Poiché la distinzione tra servizi aerei di linea e non di linea tende ad attenuarsi, siffatta protezione dovrebbe valere non solo per i passeggeri dei voli di linea ma anche per quelli dei voli non di linea, compresi quelli dei circuiti ‘tutto compreso’).
Ecco, in linea di massima, cosa viene stabilito:

  • IMBARCHI NEGATI
    I passeggeri non consenzienti a cui viene negato l’imbarco dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti e dovrebbero beneficiare di un’adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo. Lo stesso trattamento andrebbe riservato ai passeggeri che dietro richiesta rinunciano volontariamente alla prenotazione.
  • CANCELLAZIONE DI VOLI
    I disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo andrebbero, per quanto possibile, limitati. Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati prima dell’ora prevista per la partenza e offrano altresì loro di proseguire il viaggio con un volo alternativo ragionevole, affinché essi possano decidere diversamente. Se non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Ai passeggeri a cui è stato cancellato un volo dovrebbero ottenere il rimborso del prezzo del biglietto oppure dovrebbe essere offerta loro la possibilità di effettuare, comunque, il viaggio a condizioni soddisfacenti.
  • RITARDI
    I passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata definita dovrebbero beneficiare di un’adeguata assistenza e dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti.

Per quanto riguarda la compensazione pecuniaria, questa è fissata in:

  • 250€ per tutte le tratte inferiori o pari a 1500km
  • 400€ per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le tratte comprese tra 1500 e 3500 km
  • 600€ per le tratte superiori ai 3500 km

Per quanto l’orario di arrivo di un volo offerto in sostituzione del primo, questo non dovrebbe superare, rispetto al biglietto originale:

  • Le due ore per tratte pari o inferiori a 1500 km
  • Le tre ore per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le tratte comprese tra 1500 e 3500 km
  • Le 4 ore per tutte le tratte superiori a 3500 km

In caso di assistenza, il passeggero ha diritto a un rimborso di pasti e bevande consumate durante l’attesa, all’albergo nel caso in cui questa dovesse prevedere il pernotto e al rimborso delle spese di trasferimento dall’aeroporto all’albergo scelto per il pernottamento.

Per maggiori informazioni e per leggere per esteso il testo del Regolamento, cliccate qui

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