All'anagrafe

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE (dall’articolo 29 all’articolo 32)
In base a quanto stabilito dal d.P.R. n. 396/2000, nell’atto di nascita devono essere indicati il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori legittimi nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso a essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato. In caso di parto plurimo, questo deve essere menzionato nei diversi atti indicando l’ordine delle nascite.
Per ciò che, invece, concerne la tempistica della dichiarazione questa può essere resa entro 3 giorni direttamente presso la struttura ospedaliera in cui è avvenuto il parto oppure entro 10 giorni dalla nascita presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto. Se ciò non dovesse avvenire e dovessero trascorrere più di 10 giorni tra il momento della nascita e quella della registrazione del bebè, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo in modo che l’Ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne dia segnalazione al procuratore della Repubblica.

DISPOSIZIONI SUL COGNOME (articolo 33)
Il figlio porta il cognome del padre la cui dichiarazione viene resa all’Ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta e annotata nell’atto di nascita del figlio medesimo.

DISPOSIZIONE SULLA SCELTA DEL NOME (dall’articolo 34 all’articolo 37)

  • è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
  • I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome.
  • Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l’origine naturale (per esempio, Esposito) o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l’atto di nascita è formato.
  • Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi, anche separati, non superiori a tre. In quest’ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe. Chi fosse nato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e avesse un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’Ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.

    Riassumendo
    Nella scelta del nome del bambino i genitori godono di assoluta libertà e possono sbizzarrirsi seguendo solo ed esclusivamente la loro fantasia e l’istinto del momento. Non esistono più, in pratica, le limitazioni di un tempo (per esempio quella di non chiamare il bambino con il nome di uno stato o di un continente) e anche qualora mamma e papà dovessero, nella scelta del nome, infrangere la legge (per esempio, dando al piccolo il nome del padre, del fratello, della sorella… ancora in vita), l’Ufficiale di Stato civile non potrebbe far altro che avvertirli del divieto e procedere, comunque, alla registrazione del bimbo informando, però, dell’infrazione il Procuratore della Repubblica.

    Per il testo completo della legge e per maggiori informazioni su ciò che concerne la registrazione all’anagrafe di un neonato consultate il sito www.giustizia.it/cassazione.

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