Bonus baby sitter 2015. Pochi giorni per richiederlo

600€ al mese per pagare nido o baby sitter destinati alle mamme che decidono di rinunciare al congedo facoltativo (quello pagato al 30% che si può richiedere dopo la maternità obbligatoria) per permettere loro di sostenere la spesa destinata all’accudimento del figlio durante la loro assenza.
La misura è la stessa presentata nel 2013 (qui tutti i dettagli) con scarso successo. A essere usati, infatti, in quell’occasione solo il 37% dei fondi, probabilmente per la difficoltà nel presentare le domande.
Quest’anno l’iter pare essere stato semplificato. Unico inghippo, i tempi ristretti per fare domande, che sotto le feste, con pranzi e cene da preparare, regali da incartare, parenti e amici a cui far visita, diventano ancora più ristretti.
La domanda, infatti, deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2014 e la misura sarà attiva a partire dal 2015.

COME FARE DOMANDA
Innanzitutto è necessario entrare sul sito dell’INPS muniti di codice fiscale e codice PIN attivo e operativo per l’online.
Quindi è necessario accedere alla sessione Avvisi e Concorsi (per l’esatteza a questa pagina: Istruzioni per eregazione contributi infanzia).
Arrivati qui è necessario autenticarsi con il proprio codice fiscale e codice PIN e proseguire su Servizi al cittadino. Quindi, cliccare su Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito.
Una volta dentro bisogna cliccare su Acquisizione Bonus Infanzia e successivamente su Inserimento domanda.
Se tutto è andato bene, sarà sufficiente inserire la domanda compilando il form in tutte le sue parti e attendere l’iter burocratico per l’erogazione dei soldi.

A CHI SPETTA IL BONUS
Il bonus è destinato a tutte le lavoratrici dipendenti sia del settore pubblico che privato e alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all‟art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.
Non spetta, invece, alle lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione, alle donne che già godono di esenzione totale per quanto riguarda il pagamento di servizi per l’infanzia, e alle lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l‟art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Il bonus spetta a tutte le neomamme che non abbiano goduto di tutto o parte del congedo facoltativo per i mesi in cui vi hanno rinunciato.
La cifra erogata è di 600€ mensili per un massimo di sei mesi.

Per maggiori informazioni www.inps.it

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