Carta dei diritti del passeggero
Voli cancellati. Overbooking. Ritardi prolungati… Ecco cosa stabilisce la legge e quali sono gli obblighi delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri in caso di disguidi.

Voli cancellati. Overbooking. Ritardi prolungati… Ecco cosa stabilisce la legge e quali sono gli obblighi delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri in caso di disguidi.
In base al regolamento comunitario N. 261/2004 le compagnie aeree hanno l’obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti qualora dovessero verificarsi casi di negato imbarco, cancellazione e ritardi prolungati dei voli. La normativa è applicabile su tutti i voli (di linea e non) in partenza da un aeroporto comunitario e su tutti i voli (di linea e non) in partenza da un aeroporto terzo con destinazione per un aeroporto comunitario o nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria.
Il passeggero non è consenziente alla rinuncia all’imbarco e sceglie la riprotezione:
la compagnia aerea ha l’obbligo di erogare una compensazione pecuniaria che varia in base alla tratta aerea e alla distanza chilometrica, la riprotezione su un volo alternativo e l’assistenza (pasti e bevande, sistemazione in hotel nel caso in cui siano necessari dei pernottamenti, il trasporto aeroporto-albergo-aereoporto, due chiamate telefoniche o messaggi via fax, telefax o e-mail).
Il passeggero non è consenziente alla rinuncia all’imbarco e rinuncia al volo:
la compagnia aerea ha l’obbligo di erogare una compensazione pecuniaria che varia in base alla tratta aerea e alla distanza chilometrica, il rimborso totale del biglietto non usato e l’assistenza (pasti e bevande, sistemazione in hotel nel caso in cui siano necessari dei pernottamenti, il trasporto aeroporto-albergo-aereoporto, due chiamate telefoniche o messaggi via fax, telefax o e-mail).
Cancellazione non causata da circostanze eccezionali:
se il passeggero sceglie la riprotezione la compagnia aerea, oltre a una compensazione pecuniaria che varia a seconda della tratta e dei chilometri, deve trovargli un volo alternativo garantendogli tutta l’assistenza a terra necessaria per le ore di disguido (cibo e bevande, pernotto, trasporto…). Se, invece, il passeggero rinuncia al volo, la compagnia aerea deve restituirgli i soldi del biglietto non utilizzato.
Ritardo superiore alle 5 ore: il passeggero ha il diritto di chiedere il rimborso del biglietto non utilizzato e la compagnia aerea deve garantirgli l’assistenza a terra necessaria.
IL BAGAGLIO: MODALITÀ DI RECLAMO
In caso di mancata riconsegna / danneggiamento del bagaglio registrato è necessario, all’arrivo a destinazione, aprire un rapporto di smarrimento o di danneggiamento del bagaglio facendo constatare l’evento prima di lasciare l’area di riconsegna dei bagagli, presso gli uffici Lost and Found dell’aeroporto d’arrivo, compilando gli appositi moduli denominati normalmente P.I.R..
Per il testo completo della Carta dei diritti del passeggero www.enac-italia.it
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