Indennità di maternità
Cosa dice la legge in materia di indennità di maternità, congedo parentale, riposi orari per allattamento.

Cosa dice la legge in materia di indennità di maternità, congedo parentale, riposi orari per allattamento.
INDENNITÀ DI MATERNITÀ (ASTENSIONE OBBLIGATORIA)
La madre lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi che precedono il parto e nei tre mesi successivi alla nascita del figlio. Previa presentazione di certificato medico, le future mamme che ne fanno richiesta possono ritardare di un mese l’astensione dal lavoro prima della nascita prolungando, così, a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.
Le aventi diritto:
RIPOSI ORARI PER ALLATTAMENTO
La mamma lavoratrice ha diritto per il primo anno di vita del bambino a turni di riposo orario per allattamento che ammontano a due ore al giorno per orario di lavoro superiore a 6 ore e un’ora al giorno per orario di lavoro inferiore a tale limite. In caso di parti plurimi, le ore di riposo vengono raddoppiate e possono essere fruite anche dal padre.
CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA)
Nei primi 8 anni di vita del bambino, il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente, per un periodo complessivo di 11 mesi. Il padre può usufruire del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria della mamma. Le lavoratrici autonome, invece, possono assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
La prestazione economica:
l’indennità è pari al 30% dello stipendio o della retribuzione “convenzionale” per un massimo di 6 mesi, complessivi tra i genitori, entro il terzo anno di vita del bambino. Oltre il sesto mese (e solo fino al compimento dell’ottavo anno del bimbo) l’indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo pensionistico in vigore per quella data (per il 2006 il tetto è fissato a 13.896,35€). La cifra viene anticipata dal datore di lavoro in seguito rimborsato dall’Inps al momento del conguaglio dei contributi.
La domanda:
per ottenere l’indennizzo è necessario presentare la domanda (modulo AST.FAC) all’Inps e al proprio datore di lavoro.
ASSEGNI PER LA MATERNITÀ
La legge tutela le mamme, italiane, comunitarie o extracomunitarie purché in possesso di permesso di soggiorno, che al momento del parto (o dell’ingresso in famiglia del bambino adottato) non lavorano. Nello specifico questi i casi ammessi dalla legge:
Per maggiori informazioni sull’argomento e per conoscere il regolamento relativo all’assegnazione degli Assegni per il nucleo familiare www.inps.it.
Altri link utili: Ministero della Pari Opportunità, www.vitadonna.it.
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