Indennità di maternità

INDENNITÀ DI MATERNITÀ (ASTENSIONE OBBLIGATORIA)
La madre lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi che precedono il parto e nei tre mesi successivi alla nascita del figlio. Previa presentazione di certificato medico, le future mamme che ne fanno richiesta possono ritardare di un mese l’astensione dal lavoro prima della nascita prolungando, così, a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.
Le aventi diritto:

  • lavoratrici dipendenti;
  • lavoratrici autonome, libere professioniste e lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (che versano, cioè, per il 2006 l’aliquota al 18,20%). Queste categorie non hanno, però, l’obbligo di astensione dal lavoro;
  • il padre lavoratore in caso di decesso della madre, grave malattia di quest’ultima, abbandono…
    La prestazione economica:
    la prestazione economica è pagata dall’Inps ed è pari all’80% della retribuzione media giornaliera o della retribuzione “convenzionale” in caso di lavoro autonomo o di libera professione. In genere, i contratti nazionali del lavoro garantiscono l’intera retribuzione, impegnando il datore di lavoro a pagare la differenza. La cifra viene anticipata dal datore di lavoro e corrisposta con la normale busta paga.
    La domanda:
    per ottenere l’indennizzo di maternità è necessario presentare la domanda (modulo MAT) sia agli uffici dell’INPS sia al proprio datore di lavoro. Le lavoratrici autonome e le libere professioniste, invece, devono presentare domanda (modulo MAT.AUT) all’Inps dopo il parto. I modulo MAT e MAT.AUT sono disponibili presso le sedi Inps o possono essere scaricati dal sito www.inps.it.
    In caso di adozione
    in caso di adozione o affidamento, l’indennità di maternità spetta per i tre mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia a patto che questi non abbia superato i 6 anni di età (18 qualora si tratti di adozioni o affidamenti internazionali).

    RIPOSI ORARI PER ALLATTAMENTO
    La mamma lavoratrice ha diritto per il primo anno di vita del bambino a turni di riposo orario per allattamento che ammontano a due ore al giorno per orario di lavoro superiore a 6 ore e un’ora al giorno per orario di lavoro inferiore a tale limite. In caso di parti plurimi, le ore di riposo vengono raddoppiate e possono essere fruite anche dal padre.

    CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA)
    Nei primi 8 anni di vita del bambino, il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente, per un periodo complessivo di 11 mesi. Il padre può usufruire del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria della mamma. Le lavoratrici autonome, invece, possono assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
    La prestazione economica:
    l’indennità è pari al 30% dello stipendio o della retribuzione “convenzionale” per un massimo di 6 mesi, complessivi tra i genitori, entro il terzo anno di vita del bambino. Oltre il sesto mese (e solo fino al compimento dell’ottavo anno del bimbo) l’indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo pensionistico in vigore per quella data (per il 2006 il tetto è fissato a 13.896,35€). La cifra viene anticipata dal datore di lavoro in seguito rimborsato dall’Inps al momento del conguaglio dei contributi.
    La domanda:
    per ottenere l’indennizzo è necessario presentare la domanda (modulo AST.FAC) all’Inps e al proprio datore di lavoro.

    ASSEGNI PER LA MATERNITÀ
    La legge tutela le mamme, italiane, comunitarie o extracomunitarie purché in possesso di permesso di soggiorno, che al momento del parto (o dell’ingresso in famiglia del bambino adottato) non lavorano. Nello specifico questi i casi ammessi dalla legge:

  • qualora la madre si sia dimessa volontariamente dal lavoro e abbia maturato almeno tre mesi di contributi nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi che precedono il parto;
  • qualora abbia avuto diritto a una prestazione Inps (malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi.
    Assegni concessi da Comuni
    Sono previsti assegni concessi dai Comuni di residenza alle madri il cui reddito non superi il tesso previsto dall’ISE (per il 2006 l’ammontare è fissato a 30.158,78€ per nuclei familiari di tre persone). La domanda va presentata in Comune entro 6 mesi dalla nascita del figlio.

    Per maggiori informazioni sull’argomento e per conoscere il regolamento relativo all’assegnazione degli Assegni per il nucleo familiare www.inps.it.
    Altri link utili: Ministero della Pari Opportunità, www.vitadonna.it.

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