Carta dei diritti del passeggero

Voli cancellati. Overbooking. Ritardi prolungati… Ecco cosa stabilisce la legge e quali sono gli obblighi delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri in caso di disguidi.

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Carta dei diritti del passeggero



In base al regolamento comunitario N. 261/2004 le compagnie aeree hanno l’obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti qualora dovessero verificarsi casi di negato imbarco, cancellazione e ritardi prolungati dei voli. La normativa è applicabile su tutti i voli (di linea e non) in partenza da un aeroporto comunitario e su tutti i voli (di linea e non) in partenza da un aeroporto terzo con destinazione per un aeroporto comunitario o nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria.

 

  1. NEGATO IMBARCO


    Il passeggero rinuncia volontariamente all’imbarco:

    la compagnia aerea deve garantirgli una serie di benefici da concordare tra le parti e la riprotezione o il rimborso totale del biglietto non utilizzato.

    Il passeggero non è consenziente alla rinuncia all’imbarco e sceglie la riprotezione:
    la compagnia aerea ha l’obbligo di erogare una compensazione pecuniaria che varia in base alla tratta aerea e alla distanza chilometrica, la riprotezione su un volo alternativo e l’assistenza (pasti e bevande, sistemazione in hotel nel caso in cui siano necessari dei pernottamenti, il trasporto aeroporto-albergo-aereoporto, due chiamate telefoniche o messaggi via fax, telefax o e-mail).

    Il passeggero non è consenziente alla rinuncia all’imbarco e rinuncia al volo:
    la compagnia aerea ha l’obbligo di erogare una compensazione pecuniaria che varia in base alla tratta aerea e alla distanza chilometrica, il rimborso totale del biglietto non usato e l’assistenza (pasti e bevande, sistemazione in hotel nel caso in cui siano necessari dei pernottamenti, il trasporto aeroporto-albergo-aereoporto, due chiamate telefoniche o messaggi via fax, telefax o e-mail).

     

     

  2. CANCELLAZIONE DEL VOLO

    Cancellazione causata da circostanze eccezionali:
    qualora la compagnia aerea riesca a dimostrare che la cancellazione del volo è stata determinata da cause eccezionali (condizioni meteorologiche sfavorevoli, guasti tecnici, sciopero…) non è tenuta a effettuare nessuna compensazione pecuniaria, ma deve rimborsare il biglietto non utilizzato qualora il passeggero rinunci al volo oppure sistemarlo su un volo alternativo garantendogli anche l’assistenza necessaria in aeroporto qualora il passeggero scelga la riprotezione.

    Cancellazione non causata da circostanze eccezionali:
    se il passeggero sceglie la riprotezione la compagnia aerea, oltre a una compensazione pecuniaria che varia a seconda della tratta e dei chilometri, deve trovargli un volo alternativo garantendogli tutta l’assistenza a terra necessaria per le ore di disguido (cibo e bevande, pernotto, trasporto…). Se, invece, il passeggero rinuncia al volo, la compagnia aerea deve restituirgli i soldi del biglietto non utilizzato.

     

     

  3. RITARDO PROLUNGATO

    Ritardo superiore alle 2, 3 o 4 ore sulla base della distanze in km del volo: la compagnia aerea deve garantire ai passeggeri l’assistenza necessaria per le ore di disguido.

    Ritardo superiore alle 5 ore: il passeggero ha il diritto di chiedere il rimborso del biglietto non utilizzato e la compagnia aerea deve garantirgli l’assistenza a terra necessaria.

 

IL BAGAGLIO: MODALITÀ DI RECLAMO

In caso di mancata riconsegna / danneggiamento del bagaglio registrato è necessario, all’arrivo a destinazione, aprire un rapporto di smarrimento o di danneggiamento del bagaglio facendo constatare l’evento prima di lasciare l’area di riconsegna dei bagagli, presso gli uffici Lost and Found dell’aeroporto d’arrivo, compilando gli appositi moduli denominati normalmente P.I.R..
 

 

  1. Smarrimento del bagaglio
    Se entro 21 giorni dall’apertura del rapporto di P.I.R. i bagagli non fossero stati ritrovati, inviare tutta la documentazione all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per avviare la pratica di risarcimento.
     
  2. Ritrovamento del bagaglio smarrito
    In caso di ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data di avvenuta riconsegna, inviare tutta la documentazione all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per avviare la pratica di risarcimento delle eventuali spese sostenute nel frattempo.
     
  3. Danneggiamento del bagaglio
    In caso di danneggiamento del bagaglio, entro 7 giorni dalla data di apertura del P.I.R. inviare tutta la documentazione all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per avviare la pratica di risarcimento.

 

Per il testo completo della Carta dei diritti del passeggero www.enac-italia.it

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  • Commento inserito da marina il 31 luglio 2008 alle ore 15:27

    testo molto utile, grazie.
    vorrei anche aprire un confronto e possibilmente sapere qualcosa di più circa la quota ADEGUAMENTO CARBURANTE che gli operatori turistici pretendono in aggiuunta alle quote da listino per viaggi con anche trasporto aereo e che mi sembra una bella fregatura per il cliente/turista. grazie

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