Affido condiviso: parola al legale

Quando due coniugi si separano, cessano di essere una coppia ma non cessano di essere genitori.
La Legge 54/2006 ha recepito questo principio, introducendo come regola l’affido condiviso dei figli a entrambi i genitori in caso di separazione e divorzio.
Il Legislatore, infatti, si è posto l’obiettivo di tutelare in via prioritaria le esigenze della prole, tentando di salvaguardare entrambe le figure genitoriali.

Affido condiviso non significa tout court dividere in due i figli, farli saltare a giorni alterni dalla casa di un genitore a quella dell’altro. L’affido condiviso non comporta un’automatica paritaria divisione tra i genitori dei tempi di frequentazione dei figli (che pure è possibile, laddove ve ne siano le condizioni) ma significa condivisione della responsabilità genitoriale da attuare con il dialogo e la collaborazione tra i genitori nel rispetto delle esigenze dei figli.

Si continua pertanto a disporre il collocamento dei figli per lo più presso un genitore per mantenerli nel luogo domestico in cui sono cresciuti fino a quel momento e non sottoporli a traumatiche modificazioni delle loro abitudini di vita in un momento delicato quale la separazione dei propri genitori; si attribuisce un assegno periodico preferendolo al mantenimento diretto o si attuano forme miste delle due modalità di contribuzione. Solo raramente i Giudici decidono che i figli rimangano nella casa familiare e i genitori si alternino ad abitare lì con i bambini.

Affinché l’affidamento sia davvero condiviso e non sia tale solo “sulla carta” è necessario, quindi, prevedere accordi di separazione (e di divorzio) molto chiari sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (non si parla più di diritti di visita tranne nel caso- raro- di affido esclusivo).
In particolare, è consigliabile quantificare il contributo di mantenimento e la data di versamento, ma anche fare chiarezza sulle voci non ricomprese in questo contributo ed eventualmente da suddividere tra i genitori. Aldilà degli accordi scritti, che certamente hanno la loro importanza, è indispensabile che i coniugi separati (e ex coniugi) abbiano chiari i compiti (non eludibili) che dovranno affrontare come genitori: mettere in atto una forma di collaborazione efficace per garantire l’effettivo esercizio della funzione genitoriale; consentire al figlio di mantenere significativi rapporti con entrambe le famiglie di origine.
Il primo compito richiede di riuscire a separarsi come coniugi rimanendo un padre e una madre, salvando dunque il ruolo genitoriale. Il secondo compito è quello di consentire ai figli di mantenere reali legami affettivi con entrambe le famiglie non escludendo la famiglia del genitore non collocatario.
Questo tuttavia può risultare molto difficile in alcuni casi in cui il genitore collocatario (più spesso la madre) allontana di fatto, anche inconsapevolmente, l’altro genitore e i suoi parenti. Per continuare a essere entrambi genitori è indispensabile che tra gli ex coniugi vi sia quello che gli psicologi definiscono “una legittimazione reciproca tra genitori.”
I Giudici, pertanto, a differenza del passato, nel rispetto della nuova Legge del 2006, dispongono l’affido dei figli in via esclusiva a uno solo dei genitori in rari casi.
L’art. 155 bis c.c., infatti, prevede che “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore…”.
Anche l’opposizione di un genitore all’affidamento condiviso viene trattato nell’art. 155-bis c.c.: se la domanda risulta manifestamente infondata, “…il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli…”. La nuova legge 54 sull’affidamento condiviso nell’ottica di promuovere la bigenitorialità e di tutelare l’interesse primario dei figli introduce, inoltre, all’art. 155-sexies c.c. l’audizione del minore coinvolto: “Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento.” L’audizione del minore fornisce al giudice ulteriori informazioni permettendo che i provvedimenti vengano presi rispettando la qualità della vita dei figli coinvolti. In ogni caso, l’ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l’affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli, eccetto le ipotesi in cui la vertenza riguardi esclusivamente gli aspetti economici. Ascolto del minore significa dargli un’opportunità di esprimere i propri bisogni e desideri, non gravarlo della responsabilità di scegliere tra mamma e papà.
La nuova legge sull’affidamento condiviso si applica anche ai figli naturali di coppie conviventi. Il giudizio riguardante l’affidamento dei figli minori rimane comunque di competenza del Tribunale per i Minorenni e non del Tribunale Ordinario che invece è competente per la separazione e il divorzio di coppie sposate.

Camilla Cozzi è socia fondatrice dello Studio Legale Associato Ciriello-Cozzi, esperta di diritto della famiglia e delle persone. Per saperne di più www.ciriello-cozzi.it oppure scrivete a avvcozziATciriello-cozzi.it

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