Casi particolari di adozione

L’art. art. 44 lett. B L. 184/1983 regolamenta un tipo di adozione particolare, detta speciale, ossia l’adozione di un minore da parte del coniuge del genitore del bambino. Questo tipo di adozione viene definita speciale perché ha effetti particolari rispetto a quella ordinaria.
Il bambino adottato dal marito o dalla moglie del proprio genitore non acquista lo status di figlio legittimo, ma solo di figlio adottivo, non acquista legami di parentela con la famiglia del genitore adottante e mantiene lo status di figlio naturale o legittimo rispetto ai suoi genitori biologici, conservando diritti e doveri nei confronti della famiglia di origine.
Per questo motivo non si instaurano rapporti civili tra adottante e famiglia dell’adottato né tra adottato e parenti dell’adottante.
Perché sia possibile realizzare tale tipo di adozione, è necessario anche il consenso dell’altro genitore.
Il bambino adottato mantiene i diritti successori rispetto ai propri genitori biologici e ai loro parenti secondo le normali regole; il bambino adottato diviene erede anche del genitore adottante, ma non dei suoi parenti.
Il genitore adottante non diviene erede dell’adottato e non partecipa in alcun modo alla successione dell’adottato (salvo disposizione testamentaria).
Questa adozione speciale comporta per il genitore adottante la titolarità e l’esercizio della potestà sul figlio adottato.

Il genitore adottante, poi, assume in via primaria l’obbligo di mantenimento del bambino adottato; per questo motivo viene meno tale obbligo per il genitore naturale o legittimo, pur potendo lo stesso avere carattere sussidiario o essere ristabilito nell’interesse del minore in correlazione all’eventuale insufficienza di mezzi dell’adottante e del coniuge.
Il bambino adottato aggiunge al proprio cognome quello dell’adottante, anteponendolo. In taluni casi i giudici hanno stabilito che il minore potesse sostituire il proprio cognome con quello dell’adottante.
Questo particolare tipo di adozione ha lo scopo di privilegiare un solido rapporto affettivo che sia maturato nel tempo, tra il bambino e il coniuge del proprio genitore, con cui convive.

Camilla Cozzi è socia fondatrice dello Studio Legale Associato Ciriello-Cozzi, esperta di diritto della famiglia e delle persone. Per saperne di più www.ciriello-cozzi.it oppure scrivete a avvcozziATciriello-cozzi.it

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