Congedo di paternità
Da una recente indagine risulta che sono pochi i padri che fanno richiesta di congedo di paternità. E tra questi maggiormente impiegati e operai che dirigenti. Ma cosa dice la legge in merito?

Da una recente indagine risulta che sono pochi i padri che fanno richiesta di congedo di paternità. E tra questi maggiormente impiegati e operai che dirigenti. Ma cosa dice la legge in merito?
Un recente articolo pubblicato su Repubblica ha evidenziato come, nel nostro Paese, la richiesta di congedo di paternità sia una pratica poco richiesta e poco diffusa nelle aziende nostrane dove la mentalità dominante vuole la donna a casa a fare la mamma e l’uomo al lavoro a scalare la gerarchia sociale.
Secondo un sondaggio realizzato da Adecco, infatti, delle 100 imprese intervistate, ben il 62% ha dichiarato di non aver mai ricevuto una richiesta per congedo di paternità e, tra le domande arrivate, il 20% riguardava operai con qualifica media o specializzati, il 15% impiegati e solo il 3% dirigenti e quadri.
Le motivazioni di questo andamento, sempre secondo Adecco, sono chiare e sono per lo più legate alla sfera retributiva: un operaio, infatti, ha meno possibilità economiche rispetto a un manager di pagare una baby sitter che si occupi del bimbo nei primi mesi di vita.
La richiesta di congedo di paternità può essere inoltrata solo da lavoratori dipendenti per un periodo massimo di 3 mesi dalla nascita del figlio nei seguenti casi:
Durante il periodo di astensione dal lavoro, naturalmente, il padre gode degli stessi diritti della madre: diritto alla retribuzione, divieto al licenziamento durante tutto il primo anno di vita del bambino, commutabilità nell’anzianità di servizio.
La domanda di congedo di paternità (come d’altra parte quella per il congedo di maternità) va presentata con almeno 30 giorni d’anticipo rispetto alla presunta data del parto.
Il congedo parentale, diverso rispetto ai congedo di paternità e maternità, è definito come il periodo di astensione facoltativa dal lavoro da parte della madre o del padre per una durata massima di sei mesi da consumarsi entro il compimento degli 8 anni del bambino.
Madre e padre possono usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente, ma la durata massima non può superare i 10 mesi per coppia estendibile fino a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi.
Il congedo parentale dà diritto a una retribuzione pari al 30% dello stipendio per un periodo massimo complessivo di sei mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino (se, però, il reddito dovesse essere inferiore ai 11.500€ il periodo si estende fino al compimento dell’ottavo anno).
Per richiedere il congedo parentale è necessario presentare domanda all’INPS o al proprio datore di lavoro con almeno 15 giorni d’anticipo rispetto alla presunta data di inizio specificando la durata del congedo.
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