I nonni e i loro diritti
In caso di separazione dei genitori, la legge stabilisce che il bambino abbia il diritto di continuare a mantenere rapporti con le famiglie dell'uno e dell'altro genitore a prescindere dalla loro specifica situazione.

In caso di separazione dei genitori, la legge stabilisce che il bambino abbia il diritto di continuare a mantenere rapporti con le famiglie dell'uno e dell'altro genitore a prescindere dalla loro specifica situazione.
Solo con l’introduzione della Legge 54 del 2006, che riguarda l’affido condiviso dei figli ai genitori che si separano, si è introdotta una forma di tutela anche rispetto al rapporto dei bambini con i propri nonni.
Si legge nell’art. 155 c.c. che “anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
I figli minori in caso di separazione dei propri genitori (di fatto o di diritto) hanno, pertanto, il diritto di mantenere e coltivare i rapporti con i nonni e tutti i parenti di ciascun ramo genitoriale e ciò per favorire il loro equilibrato e sereno sviluppo psicofisico.
I nonni, pertanto, nel caso in cui venga loro impedito di frequentare i propri nipoti pur non avendo alcun diritto di partecipare al giudizio di separazione che riguarda i genitori dei nipoti (in tal senso Cass. 2208/2009), attivando la procedura prevista dall’art. 333 c.c., sulla cui applicazione è competente unicamente il Tribunale per i minorenni, possono richiedere al giudice l’accertamento della condotta pregiudizievole nei confronti dei bambini da parte del genitore che impedisca il diritto del bambino a mantenere rapporti significativi con i propri nonni.
Prima della riforma, la Corte di Cassazione si era già orientata in tal senso stabilendo che il Tribunale (ordinario in caso di separazione di genitori coniugati o il Tribunale per i minorenni in caso di separazione coppie di fatto) potesse regolamentare con provvedimenti specifici, anche il diritto dei bambini alla frequentazione dei nonni.
Anche se non esiste un’espressa previsione legislativa è possibile affermare che tutti i bambini, anche quelli figli di genitori non separati (di fatto o di diritto), abbiano diritto di mantenere rapporti significativi con i propri nonni.
Una recente sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma (n. 24.423 dell’8.11.2007) ha stabilito il diritto di due bambini di vedere i nonni materni, nonostante la mamma, in pieno accordo con il marito, non volesse far frequentare ai figli i propri genitori con cui aveva troncato da tempo ogni rapporto.
Il Tribunale per i minorenni, dopo aver esperito invano un tentativo di conciliazione volto a far riprendere i rapporti tra i nonni e i nipoti, ha incaricato il Servizio sociale di organizzare incontri protetti tra bambini, genitori e nonni, al fine di attenuare la conflittualità tra tutti i membri della famiglia, nell’esclusivo interesse dei bambini. I genitori si sono rivolti alla Corte d’Appello, ma anche il giudice di secondo grado, ha confermato che il preminente interesse dei minori consiste nel vivere sereni e tranquilli mantenendo rapporti equilibrati con tutti i propri parenti, ivi compresi i nonni materni.
Camilla Cozzi è socia fondatrice dello Studio Legale Associato Ciriello-Cozzi, esperta di diritto della famiglia e delle persone. Per saperne di più www.ciriello-cozzi.it oppure scrivete a avvcozziATciriello-cozzi.it
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