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Congedo di paternità

Da una recente indagine risulta che sono pochi i padri che fanno richiesta di congedo di paternità. E tra questi maggiormente impiegati e operai che dirigenti. Ma cosa dice la legge in merito?

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Un recente articolo pubblicato su Repubblica ha evidenziato come, nel nostro Paese, la richiesta di congedo di paternità sia una pratica poco richiesta e poco diffusa nelle aziende nostrane dove la mentalità dominante vuole la donna a casa a fare la mamma e l'uomo al lavoro a scalare la gerarchia sociale.

Secondo un sondaggio realizzato da Adecco, infatti, delle 100 imprese intervistate, ben il 62% ha dichiarato di non aver mai ricevuto una richiesta per congedo di paternità e, tra le domande arrivate, il 20% riguardava operai con qualifica media o specializzati, il 15% impiegati e solo il 3% dirigenti e quadri.



Le motivazioni di questo andamento, sempre secondo Adecco, sono chiare e sono per lo più legate alla sfera retributiva: un operaio, infatti, ha meno possibilità economiche rispetto a un manager di pagare una baby sitter che si occupi del bimbo nei primi mesi di vita.


 
COSA DICE LA LEGGE: IL CONGEDO DI PATERNITÀ


La richiesta di congedo di paternità può essere inoltrata solo da lavoratori dipendenti per un periodo massimo di 3 mesi dalla nascita del figlio nei seguenti casi:

 

  • morte o grave infermità della madre

     
  • abbandono del bambino da parte della madre

     
  • affidamento esclusivo del bambino al padre

     
  • riconoscimento del figlio solo da parte del padre

    Durante il periodo di astensione dal lavoro, naturalmente, il padre gode degli stessi diritti della madre: diritto alla retribuzione, divieto al licenziamento durante tutto il primo anno di vita del bambino, commutabilità nell'anzianità di servizio.

    La domanda di congedo di paternità (come d'altra parte quella per il congedo di maternità) va presentata con almeno 30 giorni d'anticipo rispetto alla presunta data del parto.

    CONGEDO PARENTALE: LA NORMATIVA


    Il congedo parentale, diverso rispetto ai congedo di paternità e maternità, è definito come il periodo di astensione facoltativa dal lavoro da parte della madre o del padre per una durata massima di sei mesi da consumarsi entro il compimento degli 8 anni del bambino.

    Madre e padre possono usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente, ma la durata massima non può superare i 10 mesi per coppia estendibile fino a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi.

    Il congedo parentale dà diritto a una retribuzione pari al 30% dello stipendio per un periodo massimo complessivo di sei mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino (se, però, il reddito dovesse essere inferiore ai 11.500€ il periodo si estende fino al compimento dell'ottavo anno).

    Per richiedere il congedo parentale è necessario presentare domanda all'INPS o al proprio datore di lavoro con almeno 15 giorni d'anticipo rispetto alla presunta data di inizio specificando la durata del congedo.

     


Commenta questo articolo
  • Commento inserito da Alessandro Casarotti il 8 settembre 2010 alle ore 16:12

    L'art. 32 del TU (vedi allegato 5) prevede il congedo parentale facoltativo (astensione facoltativa del padre o della madre anche contemporaneamente). I primi 30 giorni (anche frazionati) fino al 3º anno di vita del bambino sono retribuiti al 100%; i restanti 150 giorni (anche frazionati) al 30%, ulteriori 4/5 mesi anche frazionati al 30%.

  • Commento inserito da Valentina76 il 28 giugno 2010 alle ore 12:53

    scusate la mia ignoranza.Io non sono ancora mamma e nemmeno sono incinta ma nei miei progetti c'è anche quello di avere un figlio. sono un'artigiana in proprio con una dipendente part-time. me lo spiegate come faccio ad assentarmi da lavoro da momento che per la maggior parte dei giorni sono l'unica responsabile della mia attività di parrucchiera? come faccio a tenere aperto? e se per sbaglio devo assentarmi da lavoro per più giorni la legge che dice?

  • Commento inserito da Redazione il 24 maggio 2010 alle ore 12:07

    No. Ha capito benissimo. Il congedo di paternità può essere richiesto solo ed esclusivamente in quei casi specifici che abbiamo evidenziato.
    Per quanto riguarda, invece, il congedo parentale, funziona nello stesso modo per la madre e per il padre (se, quindi, la madre dovesse guadagnare più del padre, potrebbe valere la pena che sia lui a fare richiesta di congedo). Lo stipendio mensile per il congedo parentale (sia per la madre che per il padre) è pari al 30% dello stipendio normale.
    A lei i giudizi sull'aiuto da parte dello Stato.

  • Commento inserito da ELENA il 22 maggio 2010 alle ore 11:13

    IO O HO CAPITO MALE O SE NO NON CAPISCO NIENTE!!!! IL PADRE PUò CHIEDERE LA PATERNITà IN CASO CHE *MORTE O GRAVE INFERMITà DELLA MADRE, E PER FORTUNA QUESTE COSE SUCCEDONO RARAMENTE;*ABBANDONO DEL BAMBINO DA PARTE DELLA MADRE;*AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL BAMBINO AL PADRE E * RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO SOLO DA PARTE DEL PADRE.

    IN PIù DA DIRITTO A UNA RETRIBUZIONE PARI AL 30 % DELLO STIPENDIO.
    E QUESTO è DARE UNA MANO ALLA FAMIGLIA E ALLE DONNE??? PER FORZA CHE CI SARANNO SEMPRE MENO PADRI CHE PRENDONO LA PATERNITà, QUESTO NON è UNA SITUAZIONE DI SCALARE LA GERARCHIA SOCIALE, QUA LO STATO CI PRENDE IN GIRO!!! A MIO MARITO PIACEREBBE PRENDERLA, MA CON COSA CAMPIAMO??? SOLO CON IL MIO STIPENDIO DI PART-TIME???

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